(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, sono abrogati. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 4 maggio 1995 PALOMBA