(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Nonne sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali"; Vista la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, recante: "Disciplina del settore commerciale"; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 27 aprile 1994, ed in quella del 10 febbraio 1995, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna; E m a n a il seguente decreto, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio". Art. 1. Definizioni Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35; per "registro" il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per "autorizzazione" si intende l'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge; per "aree pubbliche" si intendono le strade, canali, piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate di servitu' di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di "area pubblica", o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione al titolare dell'attivita' disciplinata dalla legge; per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a cio' destinate di cui all'art. 41, comma 1 della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attivita' disciplinata dalla legge; per "fiere-mercato o sagre" si intendono fiere e mercati locali che si svolgono in occasione di festivita' locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'; per "societa' di persone" si intendono le societa' in nome collettivo e le societa' in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per "vendita a domicillo" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di svago; per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni o degli altri (settore misto); per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti.