(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale
           della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  lo  Statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
  Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1, recante: "Nonne sull'organizzazione amministrativa  della
Regione  sarda  e  sulle  competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessori regionali";
  Vista  la  legge  regionale  31  ottobre  1991,  n.  35,   recante:
"Disciplina del settore commerciale";
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre
1985;
  Considerato  che il Consiglio regionale, nella seduta del 27 aprile
1994, ed in quella del 10 febbraio 1995, ha approvato il  regolamento
di  cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per
la Sardegna;
 
                              E m a n a
 
il seguente decreto, concernente: "Regolamento  di  esecuzione  della
legge  regionale  31  ottobre  1991,  n.  35 - Titolo VIII - Norme in
materia di commercio".
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
  Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende  la  legge
regionale  31  ottobre  1991, n. 35; per "registro" il registro degli
esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 11  giugno  1971,
n.  426,  ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art.  9
di tale legge; per "autorizzazione" si  intende  l'autorizzazione  di
cui  all'art.  42  della  legge; per "aree pubbliche" si intendono le
strade, canali, piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate
di servitu' di pubblico passaggio, ed ogni altra  area  di  qualunque
natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte
di  "area  pubblica",  o  di  area  privata di cui il Comune abbia la
disponibilita',  che  viene   data   in   concessione   al   titolare
dell'attivita'  disciplinata  dalla  legge;  per "somministrazione di
alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata
unitamente  alla  predisposizione  di  impianti  o  attrezzature  per
consentire   agli  acquirenti  di  consumare  sul  posto  i  prodotti
acquistati; per  "fiera  locale"  o  "mercato  locale"  o  "fiera"  o
"mercato"   si  intende  l'afflusso,  anche  stagionale,  nei  giorni
stabiliti e sulle aree a cio' destinate di cui all'art. 41,  comma  1
della  legge,  di  operatori  autorizzati  ad  esercitare l'attivita'
disciplinata dalla legge; per "fiere-mercato o  sagre"  si  intendono
fiere  e  mercati  locali  che si svolgono in occasione di festivita'
locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in una  fiera
o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte
che  l'operatore si e' presentato in tale fiera o mercato o area e si
prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere  l'attivita';
per "societa' di persone" si intendono le societa' in nome collettivo
e  le  societa'  in  accomandita semplice iscritte nel registro delle
imprese; per "vendita a domicillo" si intende la vendita di  prodotti
al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche
nei  locali  di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di
cura o di svago; per "settore merceologico" si intende l'insieme  dei
prodotti  o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore
non alimentare) o degli  uni  o  degli  altri  (settore  misto);  per
"specializzazioni    merceologiche"    si    intendono   le   tabelle
merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge  11  giugno
1971, n. 426, o categorie di prodotti.