(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ridelimitazione di zone omogenee 1. In attesa della complessiva ridelimitazione delle Comunita' montane, anche nel quadro delle misure di attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", le seguenti zone omogenee, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle comunita' montane", sono rideterminate con l'inserimento dei comuni a fianco indicati: zona A: comune di Fosdinovo, interamente montano; zona E: comune di Vaglia, interamente montano; zona F: comune di Monteverdi Marittimo, interamente montano; zona G: comune di Capolona, parzialmente montano; zona I2: comune di Montalcino, parzialmente montano; zona O: comune di Pescia, parzialmente montano. 2. La composizione di ciascuna delle Comunita' montane operanti nelle zone di cui al primo comma e' conseguentemente integrata con il Comune inserito nella zona corrispondente. 3. Gli allegati 1 e 2 alla L.R. 18 agosto 1992, n. 39, rispettivamente concernenti la "ripartizione dei territori montani in zone omogenee" e la "cartografia", sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 alla presente legge, che recano uguale titolazione.