(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Ridelimitazione di zone omogenee
 
  1.  In  attesa  della  complessiva  ridelimitazione delle Comunita'
montane, anche nel quadro delle misure di attuazione della  legge  31
gennaio  1994,  n.  97  "Nuove  disposizioni per le zone montane", le
seguenti zone omogenee, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 18
agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle comunita' montane", sono
rideterminate con l'inserimento dei comuni a fianco indicati:
   zona A: comune di Fosdinovo, interamente montano;
   zona E: comune di Vaglia, interamente montano;
   zona F: comune di Monteverdi Marittimo, interamente montano;
   zona G: comune di Capolona, parzialmente montano;
   zona I2: comune di Montalcino, parzialmente montano;
   zona O: comune di Pescia, parzialmente montano.
  2. La composizione di ciascuna  delle  Comunita'  montane  operanti
nelle zone di cui al primo comma e' conseguentemente integrata con il
Comune inserito nella zona corrispondente.
  3.   Gli  allegati  1  e  2  alla  L.R.  18  agosto  1992,  n.  39,
rispettivamente concernenti la "ripartizione dei territori montani in
zone omogenee" e la "cartografia", sono sostituiti dagli allegati 1 e
2 alla presente legge, che recano uguale titolazione.