(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                     Introduzione di un articolo
 
  1. Dopo l'art. 17 della L.R. 18 maggio 1983, n. 33 e'  aggiunto  il
seguente articolo:
                            "Art. 17-bis
 
  1.  A  bordo  dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale e'
obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa  semplice;  ove,  sui
servizi  urbani,  i biglietti per corsa semplice siano sostituiti con
biglietti a tempo, e' obbligatoria la vendita di questi ultimi.
  2. Sui mezzi in servizio urbano, la vendita di cui al comma  1  del
presente articolo, e' obbligatoria dalle ore ventuno alle ore sei.
  3. Al prezzo dei biglietti venduti a bordo possono essere applicate
le seguenti maggiorazioni:
   a) servizio urbano: fino ad un massimo di lire mille;
   b)  servizi extraurbani: fino ad un massimo del 300% calcolato sul
prezzo dei  biglietti  venduti  a  terra.  Il  prezzo  dei  biglietti
maggiorati  ai sensi delle precedenti lettere puo' essere arrotondato
alle mille lire superiori.
  4. Sui servizi urbani  l'entita'  della  maggiorazione  di  cui  al
precedente  comma  e'  stabilita  dai Comuni competenti all'esercizio
delle funzioni  amministrative  relative  ai  servizi  medesimi;  sui
servizi  extraurbani l'entita' della maggiorazione e' stabilita dalle
aziende di trasporto,  che  debbono  darne  comunicazione  agli  Enti
esercenti  le  funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 15 della L.R.
28  febbraio  1984,  n.  14, almeno 15 giorni prima dell'adozione del
provvedimento".