(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione di un articolo 1. Dopo l'art. 17 della L.R. 18 maggio 1983, n. 33 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 17-bis 1. A bordo dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale e' obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa semplice; ove, sui servizi urbani, i biglietti per corsa semplice siano sostituiti con biglietti a tempo, e' obbligatoria la vendita di questi ultimi. 2. Sui mezzi in servizio urbano, la vendita di cui al comma 1 del presente articolo, e' obbligatoria dalle ore ventuno alle ore sei. 3. Al prezzo dei biglietti venduti a bordo possono essere applicate le seguenti maggiorazioni: a) servizio urbano: fino ad un massimo di lire mille; b) servizi extraurbani: fino ad un massimo del 300% calcolato sul prezzo dei biglietti venduti a terra. Il prezzo dei biglietti maggiorati ai sensi delle precedenti lettere puo' essere arrotondato alle mille lire superiori. 4. Sui servizi urbani l'entita' della maggiorazione di cui al precedente comma e' stabilita dai Comuni competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi medesimi; sui servizi extraurbani l'entita' della maggiorazione e' stabilita dalle aziende di trasporto, che debbono darne comunicazione agli Enti esercenti le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14, almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento".