(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 10 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Impiantistica sportiva
 
  Il  secondo  comma dell'art. 6 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43, e'
cosi' modificato: "La Consulta, su richiesta del  competente  Settore
Sport,  esprime  pareri  e/o  proposte sulle materie disciplinate dal
Titolo III della L.R. 22 luglio 1987, n. 43  (Interventi  concernenti
gli impianti sportivi)".