(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Impiantistica sportiva Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43, e' cosi' modificato: "La Consulta, su richiesta del competente Settore Sport, esprime pareri e/o proposte sulle materie disciplinate dal Titolo III della L.R. 22 luglio 1987, n. 43 (Interventi concernenti gli impianti sportivi)".