(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7
                         del 21 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Ripartizione
 
  I rientri al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre  1993  al  Fondo  di
rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 ammontanti
complessivamente     a    lire    14.800.000.000    sono    destinati
all'integrazione  delle  risorse  finanziarie  per  l'attuazione  del
programma  previsto  dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e
relative all'annualita' 1989 e 1990.
  Nell'ambito del programma gia' formato per le suddette annualita' e
in relazione al fabbisogno finanziario  accertato  per  estendere  la
corresponsione  dell'incentivo di legge a tutti i soggetti proponenti
le  iniziative  ammissibili  aventi  pari  grado  di   compatibilita'
urbanistica  e  appartenenti alla categoria per la quale i fondi gia'
assegnati  risultano  insufficienti,  la  suddetta  integrazione   e'
ripartita per ambiti provinciali nel modo che segue:
   Prov. L'Aquila .......................... L.  4.000.000.000
   Prov. Teramo   .......................... "   4.000.000.000
   Prov. Pescara  .......................... "   3.000.000.000
   Prov. Chieti   .......................... "   3.800.000.000
                                             _________________
                                             L. 14.800.000.000