(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 21 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ripartizione I rientri al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1993 al Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 ammontanti complessivamente a lire 14.800.000.000 sono destinati all'integrazione delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma previsto dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e relative all'annualita' 1989 e 1990. Nell'ambito del programma gia' formato per le suddette annualita' e in relazione al fabbisogno finanziario accertato per estendere la corresponsione dell'incentivo di legge a tutti i soggetti proponenti le iniziative ammissibili aventi pari grado di compatibilita' urbanistica e appartenenti alla categoria per la quale i fondi gia' assegnati risultano insufficienti, la suddetta integrazione e' ripartita per ambiti provinciali nel modo che segue: Prov. L'Aquila .......................... L. 4.000.000.000 Prov. Teramo .......................... " 4.000.000.000 Prov. Pescara .......................... " 3.000.000.000 Prov. Chieti .......................... " 3.800.000.000 _________________ L. 14.800.000.000