(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 31 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per  facilitare  l'applicazione  dei regolamenti CEE in particolare
per quelli riguardanti gli interventi di mercato e  di  sostegno,  la
Regione  Abruzzo  concede  in via straordinaria, per l'anno 1994, una
sovvenzione:
   1)  alle  organizzazioni  professionali  regionali dei coltivatori
diretti  e  assimilati  e  degli  imprenditori  agricoli   a   titolo
principale,  con adeguate rappresentativita', che siano emanazioni di
organizzazioni nazionali che  risultino  effettivamente  operanti  in
tutte le province d'Abruzzo;
   2)   alle   Organizzazioni   regionali  delle  associazioni  delle
cooperative agricole aderenti alle  centrali  nazionali,  aventi  per
scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e
la tutela del mercato dei prodotti.
  Lo stanziamento della presente legge viene cosi' ripartito, secondo
le  modalita'  del  secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 31 del 3
giugno 1982.