(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 31 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Per facilitare l'applicazione dei regolamenti CEE in particolare per quelli riguardanti gli interventi di mercato e di sostegno, la Regione Abruzzo concede in via straordinaria, per l'anno 1994, una sovvenzione: 1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti e assimilati e degli imprenditori agricoli a titolo principale, con adeguate rappresentativita', che siano emanazioni di organizzazioni nazionali che risultino effettivamente operanti in tutte le province d'Abruzzo; 2) alle Organizzazioni regionali delle associazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti. Lo stanziamento della presente legge viene cosi' ripartito, secondo le modalita' del secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 31 del 3 giugno 1982.