(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Commissario Regionale L'art. 6 della L.R. 1 agosto 1978, n. 42 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Il Commissario di cui al precedente articolo e' nominato dal Presidente della Giunta regionale su una terna di nominativi proposta dal Sindaco del Comune ove aveva sede l'E.C.A. interessato. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile. Ai Commissari Regionali compete una indennita' di funzioni fissata in lire 400.000 lorde mensili. Nelle I.P.A.B. che al termine dell'esercizio dell'anno precedente hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente compresa tra lire 500 milioni e lire 2 miliardi il compenso e' elevato a lire 600.000 mensili lorde. Nelle I.P.A.B. con un volume di spesa di parte corrente superiore ai 2 miliardi il compenso mensile lordo e' fissato in lire 1.200.000".