(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Commissario Regionale
 
  L'art.  6 della L.R. 1 agosto 1978, n. 42 e' soppresso e sostituito
dal seguente:
  "Il Commissario di cui  al  precedente  articolo  e'  nominato  dal
Presidente della Giunta regionale su una terna di nominativi proposta
dal Sindaco del Comune ove aveva sede l'E.C.A. interessato.
  L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile.
  Ai  Commissari Regionali compete una indennita' di funzioni fissata
in  lire  400.000  lorde  mensili.  Nelle  I.P.A.B.  che  al  termine
dell'esercizio  dell'anno  precedente  hanno  raggiunto  un volume di
spesa di parte corrente compresa  tra  lire  500  milioni  e  lire  2
miliardi  il  compenso e' elevato a lire 600.000 mensili lorde. Nelle
I.P.A.B. con un volume di spesa di  parte  corrente  superiore  ai  2
miliardi il compenso mensile lordo e' fissato in lire 1.200.000".