(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il termine di cui al 1 comma dell'art. 2 della L.R. 7 aprile  1994,
n. 23 e' differito al 31 dicembre 1995.