(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il termine di cui al 1 comma dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 1994, n. 23 e' differito al 31 dicembre 1995.