(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Finalita', soggetti e settori d'intervento
 
  La  Regione  Abruzzo  concede ai Comuni, ai fini dell'assunzione di
mutui, contributi annuali costanti ventennali per l'ammodernamento  e
sistemazione  di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi
interventi di arredo urbano.
  Ai soli Comuni capoluogo di  provincia  vengono  concessi,  per  le
stesse  finalita',  contributi in conto capitale, aggiuntivi a quelli
gia' previsti al comma 1.
  Gli interventi  di  cui  ai  commi  precedenti  devono  interessare
esclusivamente  opere  di  proprieta'  pubblica ed essere destinate a
rimanere tali nel tempo.