(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita', soggetti e settori d'intervento La Regione Abruzzo concede ai Comuni, ai fini dell'assunzione di mutui, contributi annuali costanti ventennali per l'ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano. Ai soli Comuni capoluogo di provincia vengono concessi, per le stesse finalita', contributi in conto capitale, aggiuntivi a quelli gia' previsti al comma 1. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono interessare esclusivamente opere di proprieta' pubblica ed essere destinate a rimanere tali nel tempo.