(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  In  attuazione  dei  principi sanciti dalla L.R. 12 aprile 1994, n.
28 per la salvaguardia  e  il  potenziamento  del  Demanio  forestale
regionale,  nonche'  per  la  migliore utilizzazione e gestione dello
stesso secondo le modalita' previste dalla stessa L.R. n.  28/94,  la
Regione individua con la presente legge le seguenti linee prioritarie
di  intervento, da attuarsi tramite gli Uffici Amministazione Foreste
Demaniali esistenti in  L'Aquila, Pescara e Castel di Sangro:
   manutenzione   straordinaria   delle   attrezzature   tecnologiche
esistenti  e  pervenute  alla  regione  in  dotazione  delle  Foreste
Demaniali;
   adeguamento, aggiornamento e potenzia-
   mento delle attrezzature tecnologiche e dotazioni;
   acquisizione attrezzature d'ufficio;
   tabellazione ed accatastamenti;
   formazione del catasto delle Foreste Demaniali regionali;
   manutenzione straordinaria e per adeguamento a norma di legge  dei
fabbricati demaniali;
   lavori colturali di urgenza;
   realizzazione  e/o ristrutturazione dei fabbricati di servizio dei
vivai regionali  gestiti,  per  avvio  di  due  centri  di  studio  e
produzione  specie  vegetali  autoctone  per le zone protette in aree
collinari, costiere e montane;
   ampliamento del Demanio Forestale regionale, anche per  rettifiche
di confini ed accorpamenti da realizzarsi secondo le stesse modalita'
e  procedure gia' stabilite nell'art. 10 della L.R. 7 luglio 1982, n.
38.
  Il programma  esecutivo  relativo  ai  suddetti  interventi  dovra'
essere elaborato ed approvato con le procedure previste dall'art. 17,
comma 4, punto 2 della legge regionale n. 28/94.