(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributo straordinario 1. In relazione alla L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, al fine di garantire la continuita' dei servizi di pubblico interesse resi dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e di salvaguardarne i beni patrimoniali, considerati strutture di primaria utilita' pubblica, nonche' di completarne il risanamento finanziario, procedendo alla copertura dei pregressi deficit di bilancio, e' assegnato alle stesse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo un contributo straordinario di L. 3.000.000.000 (tremiliardi). 2. Il contributo straordinario viene ripartito tra le AA.AA.S.T. che hanno documentato un deficit pregresso di bilancio alla data del 31 dicembre 1993, comprensivo anche delle passivita' di cui al successivo art. 3, punto 2. 3. Il contributo straordinario assegnato a ciascuna A.A.S.T., mediante riparto proporzionale rispetto agli importi dei deficit accertati, e' destinato esclusivamente al pagamento di passivita' pregresse - con esclusione di quelle gia' oggetto di altri interventi legislativi -, incluse nelle ricognizioni gia' trasmesse al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza della Regione Abruzzo. 4. Il contributo viene erogato, previa definizione anche transattiva dei rapporti debitori coi terzi, ai sensi degli artt. 1965 e segg. del Codice Civile, nel limite massimo degli importi risultanti dalle ricognizioni di cui al comma precedente. A tal fine ciascuna A.A.S.T. dovra' trasmettere al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, copia degli accordi transattivi conclusi, riepilogati in apposito elenco, e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Su richiesta delle AA.AA.S.T. beneficiarie potranno essere effettuate dalla Regione erogazioni dirette in favore dei creditori che abbiano transattivamente definito i propri rapporti con le AA.AA.S.T., previa trasmissione al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza degli accordi transattivi e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Le AA.AA.S.T. dovranno, entro il termine del 31 dicembre 1995, redigere il rendiconto delle partite debitorie pregresse estinte coi fondi derivanti dal contributo di cui alla presente legge e trasmetterlo al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, unitamente ai documenti giustificativi delle uscite, allegando un quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite certificato dal Collegio dei Revisori.