(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Contributo straordinario
 
  1.  In  relazione  alla  L.R.  22  gennaio  1992,  n. 4, al fine di
garantire la continuita' dei servizi di pubblico interesse resi dalle
Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e di  salvaguardarne  i  beni
patrimoniali,  considerati  strutture  di primaria utilita' pubblica,
nonche' di completarne il risanamento  finanziario,  procedendo  alla
copertura dei pregressi deficit di bilancio, e' assegnato alle stesse
Aziende  Autonome  di Soggiorno e Turismo un contributo straordinario
di L. 3.000.000.000 (tremiliardi).
  2. Il contributo straordinario viene ripartito  tra  le  AA.AA.S.T.
che  hanno documentato un deficit pregresso di bilancio alla data del
31 dicembre 1993,  comprensivo  anche  delle  passivita'  di  cui  al
successivo art. 3, punto 2.
  3.  Il  contributo  straordinario  assegnato  a  ciascuna A.A.S.T.,
mediante riparto proporzionale  rispetto  agli  importi  dei  deficit
accertati,  e'  destinato  esclusivamente  al pagamento di passivita'
pregresse - con esclusione di quelle gia' oggetto di altri interventi
legislativi -, incluse nelle ricognizioni gia' trasmesse  al  Settore
Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza della Regione Abruzzo.
  4.   Il   contributo   viene   erogato,  previa  definizione  anche
transattiva dei rapporti debitori coi terzi,  ai  sensi  degli  artt.
1965  e  segg.    del Codice Civile, nel limite massimo degli importi
risultanti dalle ricognizioni di cui al comma precedente. A tal  fine
ciascuna  A.A.S.T.    dovra' trasmettere al Settore Turismo, Servizio
Organizzazione e Vigilanza, copia degli accordi transattivi conclusi,
riepilogati  in  apposito  elenco,  e  delle  relative  deliberazioni
commissariali,  esecutive  ai  sensi  di  legge.  Su  richiesta delle
AA.AA.S.T. beneficiarie  potranno  essere  effettuate  dalla  Regione
erogazioni    dirette   in   favore   dei   creditori   che   abbiano
transattivamente definito i propri rapporti con le AA.AA.S.T., previa
trasmissione al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e  Vigilanza
degli    accordi   transattivi   e   delle   relative   deliberazioni
commissariali, esecutive ai sensi di legge. Le AA.AA.S.T.   dovranno,
entro  il  termine del 31 dicembre 1995, redigere il rendiconto delle
partite  debitorie  pregresse  estinte  coi   fondi   derivanti   dal
contributo  di  cui  alla  presente  legge  e trasmetterlo al Settore
Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, unitamente ai documenti
giustificativi  delle  uscite,  allegando un quadro riassuntivo delle
entrate e delle uscite certificato dal Collegio dei Revisori.