(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 6, commi 3,4 e 5 della L.R. 21 luglio 1993, n. 28, limitatamente all'anno 1995, sono previsti interventi di sostegno alle attivita' di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze direttamente attuate dagli Enti ausiliari, per un ammontare di L. 390.000.000.