(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 6, commi 3,4 e
5 della L.R. 21 luglio 1993, n. 28, limitatamente all'anno 1995, sono
previsti  interventi  di  sostegno alle attivita' di prevenzione e di
recupero delle  tossicodipendenze  direttamente  attuate  dagli  Enti
ausiliari, per un ammontare di L. 390.000.000.