(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
 
  La  Regione  Abruzzo,  riconoscendo  come essenziale, ai fini dello
sviluppo  economico  e  sociale,   l'attivita'   turistico-ricettiva,
promuove  la  ulteriore qualificazione delle figure professionali che
in essa operano.
  In tale ambito ed in attuazione dell'art.  11  primo  comma,  della
legge  17  maggio  1983,  n.  217  "Legge  quadro  per  il Turismo ed
interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica"  la  Regione disciplina, con la presente legge , la figura
professionale del Direttore d'Albergo e di Strutture Ricettive.