(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' La Regione Abruzzo, riconoscendo come essenziale, ai fini dello sviluppo economico e sociale, l'attivita' turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano. In tale ambito ed in attuazione dell'art. 11 primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il Turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" la Regione disciplina, con la presente legge , la figura professionale del Direttore d'Albergo e di Strutture Ricettive.