(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico L'art. 1, comma 1 della legge regionale 8 novembre 1994, n. 84 concernente "Rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di tipo c) nel periodo transitorio", va inteso nel senso che per "apposita commissione" ci si riferisce alla Commissione Comunale di cui al 1 comma dell'art. 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nominata dal Sindaco dei Comuni con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti ed alla Commissione Provinciale di cui al 2 comma dello stesso articolo, nominata dal Presidente della Giunta Regionale per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti. All'articolo 1, lett. a) della L.R. 8 novembre 1994, n. 84, le parole "comma e" sono sostituite dalle parole "comma 2". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 13 aprile 1995. DEL COLLE