(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 e' modificato dal seguente: "I lavori di completamento dovranno essere eseguiti sotto vigilanza del settore decentrato dell'Amministrazione regionale opere e lavori pubblici di Frosinone ed il finanziamento sara' erogato con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 10 marzo 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 febbraio 1995.