(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
             della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995,  la  misura  dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'imposta di  consumo  sul  gas  metano,
usato  come  combustibile,  di  cui  alla lettera b), comma 1, art. 6
della legge  14  giugno  1990,  n.  158,  ed  al  successivo  decreto
legislativo  21  dicembre  1990,  n.    398,  ed  all'art.    10  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito  in  legge  19  marzo
1993,  n.  68,  e'  fissata  nella  misura  corrispondente alla meta'
dell'imposta erariale  e  comunque  non  superiore  a  L.  50  e  non
inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la meta' del
corrispondente  tributo  erariale risulti inferiore a L.  10 al metro
cubo l'addizionale e' dovuta nella detta misura minima.
  2.  L'imposta  sostitutiva  dell'addizionale  di  cui  al  presente
articolo,  a  carico delle utenze esenti, e' determinata nella misura
di L. 50 per metro cubo.