(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata nella misura corrispondente alla meta' dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale e' dovuta nella detta misura minima. 2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, a carico delle utenze esenti, e' determinata nella misura di L. 50 per metro cubo.