(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
             della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il primo comma, dell'art.  1  della  legge  regionale  approvata
nella   seduta  del  1  febbraio  1995  concernente:  "Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di  consumo  sul
gas   metano  e,  per  le  utenze  esenti,  dell'imposta  sostitutiva
dell'addizionale" e' sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge,  la  misura  dell'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'imposta  di  consumo sul gas metano,
usato come combustibile, di cui alla lettera  b),  comma  1,  art.  6
della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  ed  al  successivo decreto
legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398,  ed  all'art.     10   del
decreto-legge  18  gennaio  1993,  n. 8, convertito in legge 19 marzo
1993, n. 68,  e'  fissata  nella  misura  corrispondente  alla  meta'
dell'imposta  erariale  e  comunque  non  superiore  a  L.  50  e non
inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la meta' del
corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L.  10  al  metro
cubo l'addizionale e' dovuta nella detta misura minima.