(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma, dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1 febbraio 1995 concernente: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale" e' sostituito dal seguente: 1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata nella misura corrispondente alla meta' dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale e' dovuta nella detta misura minima.