(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
             della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio
1994,  n.  30,  e'  corrisposto,  per  la durata della sospensione un
assegno pari all'indennita' di cui all'articolo 1,  punto  d),  della
legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, ridotta del 40 per cento.