(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e' corrisposto, per la durata della sospensione un assegno pari all'indennita' di cui all'articolo 1, punto d), della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, ridotta del 40 per cento.