(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10
                         del 10 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'art. 22 comma 5 della legge regionale 22  febbraio  1995  n.
12  sono  soppresse le parole: "L'uso dei beni immobili dei disciolti
consorzi  idraulici  di  terza  categoria  ricadenti  nel  territorio
dell'area  protetta  e'  acquisito dall'Ente di gestione della stessa
nei termini previsti con apposita convenzione".