(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. All'art. 22 comma 5 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 sono soppresse le parole: "L'uso dei beni immobili dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria ricadenti nel territorio dell'area protetta e' acquisito dall'Ente di gestione della stessa nei termini previsti con apposita convenzione".