(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1991 n. 25 (norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificato dalla legge regionale 4 settembre 1992 n. 22 e dalla legge regionale 30 novembre 1992 n. 35, e' abrogato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 21 aprile 1995 MORI