(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
                         del 17 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             constatata l'esecutivita' del provvedimento
 
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
   Consiglio dei Sanitari delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere
 
  1.  Il Consiglio dei Sanitari e' organismo elettivo con funzioni di
consulenza tecnico-sanitaria.
  2. Il Consiglio dei Sanitari esprime in  via  preventiva  i  pareri
obbligatori  previsti  dall'art.  15, comma 2, lettera a) della legge
regionale 8 agosto 1994 n. 42, entro  dieci  giorni  dal  ricevimento
della  richiesta  del Direttore generale. Trascorso tale termine essi
si intendono espressi favorevolmente.
  3. Il Consiglio dei Sanitari, oltre ai pareri  sulle  attivita'  di
assistenza  sanitaria,  su  richiesta  del  Direttore  generale o del
Direttore sanitario, fornisce pareri in ordine:
   a) alle determinazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione
nonche' le piante organiche;
   b)  ai provvedimenti in materia di organizzazione, di istruzione o
modificazione dei servizi e delle relative attivita';
   c) ai piani pluriennali, ai programmi annuali e  ai  progetti  per
specifiche attivita' di assistenza sanitaria.
  4.  Il  Consiglio  dei  Sanitari  puo'  esprimere  proposte  per il
miglioramento della funzionalita'  e  della  efficienza  dei  servizi
sanitari e della loro organizzazione.
  5. Il Direttore generale deve congruamente motivare i provvedimenti
adottati  in  difformita'  alle  proposte formulate dal Consiglio dei
Sanitari.