(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA constatata l'esecutivita' del provvedimento Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Consiglio dei Sanitari delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere 1. Il Consiglio dei Sanitari e' organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. 2. Il Consiglio dei Sanitari esprime in via preventiva i pareri obbligatori previsti dall'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del Direttore generale. Trascorso tale termine essi si intendono espressi favorevolmente. 3. Il Consiglio dei Sanitari, oltre ai pareri sulle attivita' di assistenza sanitaria, su richiesta del Direttore generale o del Direttore sanitario, fornisce pareri in ordine: a) alle determinazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione nonche' le piante organiche; b) ai provvedimenti in materia di organizzazione, di istruzione o modificazione dei servizi e delle relative attivita'; c) ai piani pluriennali, ai programmi annuali e ai progetti per specifiche attivita' di assistenza sanitaria. 4. Il Consiglio dei Sanitari puo' esprimere proposte per il miglioramento della funzionalita' e della efficienza dei servizi sanitari e della loro organizzazione. 5. Il Direttore generale deve congruamente motivare i provvedimenti adottati in difformita' alle proposte formulate dal Consiglio dei Sanitari.