(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di liberta', di solidarieta', di progresso civile, culturale ed economico. 2. La Regione, nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalita' sociali, culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 3. La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realta' associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica. 4. La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attivita' delle associazioni.