(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudelta' e i maltrattamenti nei loro confronti nonche' il loro abbandono.