(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio
un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di  quanto
disposto  dalla  legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e
coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli  atti  di
crudelta'  e  i  maltrattamenti  nei  loro  confronti nonche' il loro
abbandono.