(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Puglia, in attuazione dei principi e delle finalita'
indicati dagli artt. 2 e 32 della Costituzione e  dall'art.  1  della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, promuove la tutela dei diritti degli
utenti del servizio sanitario nazionale.
  2. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari  assicurano  la  tutela
dei  diritti  degli utenti secondo le finalita' e gli obiettivi della
presente legge.
  3.  Gli  Enti  pubblici   per   i   servizi   sanitari,   ai   fini
dell'attuazione del precedente comma 2, devono adeguare i regolamenti
interni  e  te disposizioni organizzative, previa consultazione delle
associazioni del volontariato per la tutela dei diritti degli  utenti
del   servizio   sanitario  nazionale,  le  organizzazioni  sindacali
dell'area medica e di comparto e i relativi ordini  professionali  e,
in  particolare, Passociazione "Tribunale per i diritti del malato" e
altre aventi scopi simili.