(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi e delle finalita' indicati dagli artt. 2 e 32 della Costituzione e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale. 2. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari assicurano la tutela dei diritti degli utenti secondo le finalita' e gli obiettivi della presente legge. 3. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari, ai fini dell'attuazione del precedente comma 2, devono adeguare i regolamenti interni e te disposizioni organizzative, previa consultazione delle associazioni del volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dell'area medica e di comparto e i relativi ordini professionali e, in particolare, Passociazione "Tribunale per i diritti del malato" e altre aventi scopi simili.