(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 28 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 3-bis 1. E' facolta' della Giunta Regionale, in alternativa all'applicazione del precedente art. 2, determinare preventivamente il finanziamento annuo dell'attivita' aerea programmata ai sensi del precedente art. 1 e liquidarlo proporzionalmente all'attivita' aerea effettivamente svolta nell'anno con le modalita' in vigore. Il predetto finanziamento preventivo e' calcolato a corpo sulla base dei disavanzi di gestione accertati per i pregressi esercizi aerei ammessi a carico del bilancio regionale, debitamente attualizzati". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 19 aprile 1995 MARTELLOTTA