(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44
                         del 28 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo l'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 e'
aggiunto il seguente articolo:
                             "Art. 3-bis
 
  1.   E'   facolta'   della   Giunta   Regionale,   in   alternativa
all'applicazione  del  precedente art. 2, determinare preventivamente
il finanziamento annuo dell'attivita' aerea programmata ai sensi  del
precedente art.  1 e liquidarlo proporzionalmente all'attivita' aerea
effettivamente  svolta  nell'anno  con  le  modalita'  in  vigore. Il
predetto finanziamento preventivo e' calcolato a corpo sulla base dei
disavanzi di  gestione  accertati  per  i  pregressi  esercizi  aerei
ammessi a carico del bilancio regionale, debitamente attualizzati".
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e  60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 19 aprile 1995
                             MARTELLOTTA