(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52
                         del 16 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1995, la competenza per il pagamento
delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con
la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e' attribuita alle Unita' sanitarie locali (USL) nel cui
territorio e' ubicata la sede della istituzione convenzionata.
  2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni
erogate  dalle  istituzioni  di  cui  al  precedente  comma  1  sara'
effettuato:
   a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle
contabilita' presentate nell'anno 1994;
   b)  con  conguagli  sulla contabilita' trimestrale, in conformita'
alla normativa vigente.