(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' attribuita alle Unita' sanitarie locali (USL) nel cui territorio e' ubicata la sede della istituzione convenzionata. 2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui al precedente comma 1 sara' effettuato: a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle contabilita' presentate nell'anno 1994; b) con conguagli sulla contabilita' trimestrale, in conformita' alla normativa vigente.