(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 28 del 27 maggio 1995) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed in particolare, l'art. 21, comma 4, che prevede che le modalita' di accesso agli aiuti di cui allo stesso articolo vengano determinate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione; Udito il parere n. 592/94 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 18 ottobre 1994; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 20 dicembre 1994; Sulla proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui allo art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia, costituite: a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, sempreche' le medesime societa' siano iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e nello schedario regionale delle cooperative; b) in uno dei tipi previsti dal 1 e 2 comma dell'art. 2249 del codice civile. 2. Per le societa' di cui al comma 1, lettere a) e b), la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda prevista dall'art. 7, deve essere composta in modo tale che i soci, in misura non inferiore all'80% di essi, siano soggetti i quali, all'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (21 settembre 1993), abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva disciplinati dallo art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive integrazioni disposte con le leggi regionali in premessa, fermo restando quanto previsto dal comma 5. Per le societa' di cui al comma 1, lett. b), la sussistenza della predetta quota minima percentuale deve riguardare anche la relativa partecipazione finanziaria. 3. Le societa' devono essere costituite esclusivamente da soci residenti nel territorio della Regione siciliana alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 4. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa', anche cooperative, beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto. 5. Possono essere ammessi a fare parte della compagine sociale di cui al comma 2 anche coloro i quali abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988 e successive integrazioni in qualita' di coordinatori o responsabili delle attivita' relative per periodi che risultino non inferiori complessivamente a 180 giorni alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 6. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5, l'espressione "periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni", ivi contenuta, e' da intendersi nel senso che si devono considerare tutte le giornate comprese nel periodo o nei periodi durante i quali si e' realizzato l'impegno dei giovani nell'ambito dei progetti e non le giornate di effettiva utilizzazione dei giovani stessi. Per i medesimi fini non si considerano utili i periodi durante i quali vi e' stata astensione dall'attivita' per gravidanza, puerperio, servizio militare, malattia, infortunio o per altre cause di impedimento. 7. La certificazione concernente la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 e' rilasciata dai competenti uffici provinciali del lavoro. 8. Ai fini del calcolo della percentuale dell'80% prevista dal comma 2 in ordine alla composizione della compagine sociale, non si computano le frazioni pari o inferiori a 0,50, mentre si considerano come unita' intere le frazioni di unita' superiori a 0,50.