(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 28
                         del 27 maggio 1995)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto   il   T.U.   delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con  D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
  Vista   la   legge  regionale  1  settembre  1993,  n.  25,  ed  in
particolare, l'art. 21, comma 4, che  prevede  che  le  modalita'  di
accesso  agli  aiuti  di cui allo stesso articolo vengano determinate
con decreto del  Presidente  della  Regione,  previa  delibera  della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
  Udito  il  parere  n.  592/94  espresso  dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 18 ottobre
1994;
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  551  del  20
dicembre 1994;
  Sulla   proposta   dell'Assessore   regionale  per  il  lavoro,  la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
 
                              E m a n a
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
 
  1.  Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui allo art. 21 della
legge regionale 1 settembre 1993, n.  25,  le  societa'  aventi  sede
legale, amministrativa ed operativa in Sicilia, costituite:
   a)  in  forma  cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del
codice civile, sempreche' le medesime  societa'  siano  iscritte  nel
registro  prefettizio  di cui all'art. 13 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577  e  successive
modificazioni e nello schedario regionale delle cooperative;
   b)  in  uno  dei  tipi previsti dal 1 e 2 comma dell'art. 2249 del
codice civile.
  2. Per le societa' di cui al comma 1, lettere a) e b), la compagine
sociale,  alla  data  della  presentazione  della  domanda   prevista
dall'art.  7, deve essere composta in modo tale che i soci, in misura
non inferiore all'80% di essi, siano soggetti i quali, all'entrata in
vigore  della  legge  regionale 1 settembre 1993, n. 25 (21 settembre
1993),  abbiano  partecipato,  per   periodi   complessivamente   non
inferiori  a  180  giorni, alla realizzazione di progetti di utilita'
collettiva disciplinati dallo art. 23 della legge 11 marzo  1988,  n.
67  e  successive  integrazioni  disposte  con  le leggi regionali in
premessa, fermo restando quanto previsto dal comma 5. Per le societa'
di cui al comma 1, lett. b),  la  sussistenza  della  predetta  quota
minima  percentuale  deve riguardare anche la relativa partecipazione
finanziaria.
  3. Le societa' devono  essere  costituite  esclusivamente  da  soci
residenti nel territorio della Regione siciliana alla data di entrata
in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
  4.  Nella  compagine  sociale  non  possono essere presenti persone
fisiche che risultino titolari di quote o azioni di  altre  societa',
anche   cooperative,  beneficiarie  delle  agevolazioni  oggetto  del
presente decreto.
  5. Possono essere ammessi a fare parte della compagine  sociale  di
cui  al  comma  2  anche  coloro  i  quali  abbiano  partecipato alla
realizzazione  dei  progetti  di  utilita'  collettiva   disciplinati
dall'art.  23 della legge n. 67 del 1988 e successive integrazioni in
qualita' di coordinatori o responsabili delle attivita' relative  per
periodi  che  risultino  non  inferiori complessivamente a 180 giorni
alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio  1993,
n.  15, in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma 9, della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti
previsti dai commi 2 e 5, l'espressione "periodi complessivamente non
inferiori  a  180  giorni", ivi contenuta, e' da intendersi nel senso
che si devono considerare tutte le giornate comprese  nel  periodo  o
nei  periodi  durante  i quali si e' realizzato l'impegno dei giovani
nell'ambito dei progetti e non le giornate di effettiva utilizzazione
dei giovani stessi. Per i medesimi fini non si  considerano  utili  i
periodi  durante  i  quali  vi e' stata astensione dall'attivita' per
gravidanza, puerperio, servizio militare, malattia, infortunio o  per
altre cause di impedimento.
  7.  La  certificazione  concernente  la  sussistenza  dei requisiti
previsti dai  commi  2  e  5  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici
provinciali del lavoro.
  8.  Ai  fini  del  calcolo  della percentuale dell'80% prevista dal
comma 2 in ordine alla composizione della compagine sociale,  non  si
computano  le frazioni pari o inferiori a 0,50, mentre si considerano
come unita' intere le frazioni di unita' superiori a 0,50.