(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 19 del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1994, n.
18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni  amministrative
in materia di tutela del paesaggio) e' sostituito dal seguente:
  "3.   Il   Comune  invia  immediatamente  copia  del  provvedimento
autorizzativo,  corredata  dai  relativi  elaborati,  all'Assessorato
regionale del turismo, sport e beni culturali. Lo stesso Comune invia
inoltre   bimestralmente   al  Ministero  per  i  beni  culturali  ed
ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi  dell'art.
38 della legge 1.196/1978".
  2.  Il  comma  4  dell'art.  8  della  legge  regionale  18/1994 e'
abrogato.