(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Integrazione dell'art. 24 della legge regionale n. 75/82
 
  1.  All'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come
da ultimo sostituito dall'art. 9  della  legge  regionale  17  giugno
1993,  n.  45,  dopo  il  comma  13,  e'  aggiunto il seguente comma:
"13-bis.  Per i richiedenti gia' beneficiari di  agevolazioni  a  suo
tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto
l'esproprio  per pubblica utilita', si prescinde dai requisiti di cui
alle lettere c) e d) del comma 1, purche' le procedure  espropriative
risultino  gia'  attivate  al  momento  di  riferimento dei requisiti
soggettivi stabilito dall'art. 25- bis, come  inserito  dall'art.  11
della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.".