(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione dell'art. 24 della legge regionale n. 75/82 1. All'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente comma: "13-bis. Per i richiedenti gia' beneficiari di agevolazioni a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilita', si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purche' le procedure espropriative risultino gia' attivate al momento di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'art. 25- bis, come inserito dall'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.".