(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  E' soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce
servizio di alloggio in non piu' di sei camere o quattro appartamenti
ammobiliati, ubicati in uno stesso  edificio  non  classificato  come
bene strumentale.
   2. Chi esercita l'attivita' individuale di cui al precedente comma
1 puo' somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti
e  bevande. Non puo' destinare a svolgere detta attivita' persone non
appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi  in
quest'ultimo  e  non  e'  tenuto  ad  iscriversi  nel registro di cui
all'art.  21  della  legge  provinciale  14 dicembre 1988, n. 58, ne'
negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali.
  3.  Le  funzioni  amministrative  relative   all'attuazione   della
presente  legge  vengono,  in  quanto  non sia diversamente previsto,
delegate al sindaco competente per territorio.