(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. E' soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non piu' di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. 2. Chi esercita l'attivita' individuale di cui al precedente comma 1 puo' somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Non puo' destinare a svolgere detta attivita' persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non e' tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, ne' negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali. 3. Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.