la seguente legge regionale: Art. 1. Costituzione in via straordinaria delle commissioni per l'artigianato 1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, le commissioni provinciali per l'artigianato sono in via straordinaria costituite dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, mediante nomina dei componenti di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo", in deroga a quanto previsto dal titolo III, capo 2 della stessa legge regionale. 2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 e' disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane presenti sul territorio provinciale e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro; la ripartizione della rappresentanza sara' stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentite le associazioni di categoria di livello regionale. 3. Le associazioni artigiane fanno pervenire alla regione le designazioni, di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla richiesta, da inoltrare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorsi dieci giorni da tale termine, qualora non possano essere costituite le commissioni di cui al precedente comma, la giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 alla commissione provinciale per l'artigianato; il commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione della commissione di cui al capo I della citata legge regionale 73/89. 4. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2, vengono costituite in via straordinaria le commissioni circondariali di Lecco e Lodi le quali assumono nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste dall'art. 34 della legge regionale 73/1989 e assegnate in via transitoria alle commissioni provinciali di Como e Milano e al Commissariato speciale. 5. Le commissioni di cui ai precedenti commi, nonche' la commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo III, capo 2, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.