la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Costituzione in via straordinaria delle commissioni per l'artigianato
  1. In attesa del completamento delle procedure di  revisione  degli
albi   delle   imprese   artigiane  e  delle  conseguenti  operazioni
elettorali, le commissioni provinciali per l'artigianato sono in  via
straordinaria  costituite  dal presidente della giunta regionale, con
proprio decreto, mediante nomina dei componenti di cui alla lett. a),
comma 3, dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989,  n.  73
"Disciplina  istituzionale  dell'artigianato  lombardo",  in deroga a
quanto previsto dal titolo III, capo 2 della stessa legge regionale.
   2.  La  nomina  dei componenti di cui al comma 1 e' disposta sulla
base  di  designazioni  delle  associazioni  artigiane  presenti  sul
territorio  provinciale  e  aderenti  alle  organizzazioni  sindacali
nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro;
la   ripartizione   della   rappresentanza   sara'   stabilita    con
deliberazione  della  giunta  regionale,  sentite  le associazioni di
categoria di livello regionale.
   3. Le associazioni  artigiane  fanno  pervenire  alla  regione  le
designazioni,  di  cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla
richiesta, da inoltrare entro dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge; decorsi dieci giorni da tale termine, qualora
non possano essere costituite le commissioni  di  cui  al  precedente
comma,  la  giunta  regionale nomina un commissario straordinario per
l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  dalla  legge  regionale  16
dicembre  1989, n. 73 alla commissione provinciale per l'artigianato;
il commissario straordinario resta in carica fino  alla  costituzione
della  commissione  di  cui  al  capo  I della citata legge regionale
73/89.
   4. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi  1  e  2,
vengono  costituite in via straordinaria le commissioni circondariali
di Lecco e Lodi  le  quali  assumono  nel  rispettivo  territorio  di
competenza  le  funzioni  previste dall'art. 34 della legge regionale
73/1989 e assegnate in via transitoria alle  commissioni  provinciali
di Como e Milano e al Commissariato speciale.
   5.   Le  commissioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  nonche'  la
commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a  seguito
del  rinnovo  in via straordinaria delle prime, durano in carica fino
alla data di conclusione  del  procedimento  elettorale  previsto  al
titolo  III, capo 2, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995.