(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 15 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Mansioni delle Guardie giurate 1. La Regione Puglia ha istituito, con la legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, modificata e integrata dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 21, per l'esercizio delle funzioni di sicurezza, il "Nucleo Guardie giurate particolari", funzionalmente dipendente dall'Ufficio provveditorato ed economato. 2. Si intende "sicurezza" il complesso di prestazioni di rilevante interesse collettivo che la Regione Puglia intende garantire alle Istituzioni e territori demaniali regionali. 3. Le Guardie giurate particolari appartenenti all'area di vigilanza e custodia, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3076/1991, e che in appresso verranno chiamati "agenti" prestano i seguenti servizi: a) vigilanza; b) controllo; c) servizio di tutela; d) rappresentanza.