(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51
                         del 15 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                   Mansioni delle Guardie giurate
 
  1. La Regione Puglia ha istituito, con la legge regionale 30 agosto
1979,  n.  61,  modificata e integrata dalla legge regionale 4 maggio
1990, n. 21, per l'esercizio delle funzioni di sicurezza, il  "Nucleo
Guardie  giurate particolari", funzionalmente dipendente dall'Ufficio
provveditorato ed economato.
  2. Si intende "sicurezza" il complesso di prestazioni di  rilevante
interesse  collettivo  che  la  Regione Puglia intende garantire alle
Istituzioni e territori demaniali regionali.
  3.  Le  Guardie  giurate  particolari  appartenenti   all'area   di
vigilanza  e custodia, giusta deliberazione della Giunta regionale n.
3076/1991, e che in appresso verranno chiamati  "agenti"  prestano  i
seguenti servizi:
   a) vigilanza;
   b) controllo;
   c) servizio di tutela;
   d) rappresentanza.