(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 15 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di attivare i lavori socialmente utili, di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente all'utilizzo dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, e' istituito nel bilancio regionale un Fondo con una dotazione iniziale, per l'anno 1995, di lire 10 miliardi. 2. I progetti dei lavori socialmente utili ammissibili al finanziamento sono quelli promossi dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451, o loro consorzi. 3. Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al comma 2, Il sussidio previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 105 del 1995 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, e' integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili. 4. Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sara' riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo. 5. Al Fondo di cui al comma 1 concorreranno anche le eventuali disponibilita' che la Regione potra' acquisire mediante l'attivazione degli appositi progetti finanziati dalla Comunita' Europea.