(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20
                         del 15 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al fine di attivare  i  lavori  socialmente  utili,  di  cui  al
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  limitatamente  all'utilizzo  dei
lavoratori  di  cui  all'art.  1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile
1995, n. 105 e successive modificazioni, reiterazioni o  conversione,
e'  istituito  nel  bilancio  regionale  un  Fondo  con una dotazione
iniziale, per l'anno 1995, di lire 10 miliardi.
  2.  I  progetti  dei  lavori  socialmente  utili   ammissibili   al
finanziamento  sono  quelli  promossi dai soggetti di cui all'art. 14
della legge 19 luglio 1994, n. 451, o loro consorzi.
  3. Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i  lavori
socialmente  utili  di cui al comma 2, Il sussidio previsto dall'art.
1,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  105  del  1995  e   successive
modificazioni,  reiterazioni o conversione, e' integrato nella misura
fissa di lire 200.000 mensili.
  4. Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di  utilizzo  superi  i
cinque  chilometri  dalla  sede  di  residenza, sara' riconosciuto un
rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura  pari
ad  un  quinto  del  costo  di  un  litro  di  benzina super per ogni
chilometro aggiuntivo.
  5. Al Fondo di cui al comma  1  concorreranno  anche  le  eventuali
disponibilita' che la Regione potra' acquisire mediante l'attivazione
degli appositi progetti finanziati dalla Comunita' Europea.