(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21
                         del 24 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico
 
  1.  Al  fine  di  far  fronte alle gravi conseguenze derivate dalla
eccezionale  siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1994-1995,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere agli enti
locali e ad altri enti pubblici contributi  fino  al  100  per  cento
della spesa ammessa per:
   a) la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di strutture
pubbliche  leggere  per l'adduzione dell'acqua a favore delle aziende
agricole;
   b) l'attuazione di trasporti idrici collettivi per  l'abbeveraggio
del bestiame.
  Gli  interventi  di  cui  al  punto  b) sono attuati anche mediante
convenzioni con privati.