(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 del 24 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico 1. Al fine di far fronte alle gravi conseguenze derivate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1994-1995, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri enti pubblici contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per: a) la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di strutture pubbliche leggere per l'adduzione dell'acqua a favore delle aziende agricole; b) l'attuazione di trasporti idrici collettivi per l'abbeveraggio del bestiame. Gli interventi di cui al punto b) sono attuati anche mediante convenzioni con privati.