(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. Organizzazione 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato si avvalgono di apposite segreterie amministrative, organizzate, rispettivamente, a livello di ufficio di sezione, la cui dotazione organica di personale regionale e' cosi' determinata: a) segreteria della commissione regionale per l'artigianato: 1) un dirigente regionale; 2) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale; 3) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale di cui uno con profilo professionale ''amministrativo'' ed uno con profilo professionale ''esperto in economia e finanza''; 4) due istruttori della sesta qualifica funzionale, con profilo professionale ''amministrativo''; 5) un esecutore di quarta qualifica funzionale con profilo professionale ''dattilografo''; b) segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato: 1) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale; 2) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale con profilo professionale ''amministrativo''; 3) personale di qualifica funzionale sesta, quinta e quarta, in numero adeguato in relazione alle esigenze operative delle singole commissioni. 2. Le segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato dipendono funzionalmente dalla segreteria della commissione regionale per l'artigianato".