(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
                         del 30 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1987, n.  53,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 9.
                           Organizzazione
 
  1.   Per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni  la  commissione
regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato si avvalgono
di apposite segreterie amministrative, organizzate,  rispettivamente,
a  livello  di  ufficio  di  sezione,  la  cui  dotazione organica di
personale regionale e' cosi' determinata:
   a) segreteria della commissione regionale per l'artigianato:
    1) un dirigente regionale;
    2) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;
    3) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale di
cui uno con  profilo  professionale  ''amministrativo''  ed  uno  con
profilo professionale ''esperto in economia e finanza'';
    4)  due  istruttori della sesta qualifica funzionale, con profilo
professionale ''amministrativo'';
    5) un  esecutore  di  quarta  qualifica  funzionale  con  profilo
professionale ''dattilografo'';
   b) segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:
    1) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;
    2)  due  istruttori  direttivi della settima qualifica funzionale
con profilo professionale ''amministrativo'';
    3) personale di qualifica funzionale sesta, quinta e  quarta,  in
numero  adeguato  in  relazione alle esigenze operative delle singole
commissioni.
 2. Le  segreterie  delle  commissioni  provinciali  dell'artigianato
dipendono funzionalmente dalla segreteria della commissione regionale
per l'artigianato".