(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. In attesa di provvedere, nell'ambito della ridefinizione delle funzioni della Regione e della relativa ristrutturazione secondo i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla riorganizzazione dell'attivita' di studio e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio, gli organi di cui all'articolo 7 dello statuto dell'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (I.R.S.P.E.L.), approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, sono soppressi. 2. Tutti i compiti di gestione dell'I.R.S.P.E.L., compresa la rappresentanza legale, sono svolti da un amministratore straordinario, da nominarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare permanente, scegliendo tra soggetti in possesso del diploma di laurea e di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato "curriculum", corredato della necessaria documentazione. Qualora la commissione consiliare permanente non esprima il proprio parere entro il termine indicato dall'articolo 79, comma 2, del Regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni, la Giunta regionale prescinde dal parere. 3. Con le stesse procedure di cui al comma 2 viene nominato un collegio di revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo ufficiale dei revisori dei conti, con il compito di esercitare il controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'I.R.S.P.E.L. e di riferire in merito, con relazione semestrale, alla Giunta regionale. 4. L'amministratore straordinario ed i revisori dei conti, nominati ai sensi dei commi 2 e 3, devono rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilita' indicate nell'articolo 77-septies del Regolamento del Consiglio regionale di cui alla deliberazione consiliare n. 198 del 1973, e successive modificazioni, nonche' delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.