(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.  In  attesa di provvedere, nell'ambito della ridefinizione delle
funzioni della Regione e della relativa  ristrutturazione  secondo  i
principi  fissati  dalla  legge  8 giugno 1990, n. 142, e dal decreto
legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   alla   riorganizzazione
dell'attivita'  di studio e ricerca per la programmazione economica e
territoriale del Lazio,  gli  organi  di  cui  all'articolo  7  dello
statuto   dell'istituto   regionale   di  studi  e  ricerche  per  la
programmazione economica e  territoriale  del  Lazio  (I.R.S.P.E.L.),
approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, sono soppressi.
  2.  Tutti  i  compiti  di  gestione  dell'I.R.S.P.E.L., compresa la
rappresentanza   legale,   sono   svolti   da    un    amministratore
straordinario, da nominarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  con  decreto del Presidente della
Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della  Giunta  stessa,
sentita  la  competente commissione consiliare permanente, scegliendo
tra soggetti in possesso  del  diploma  di  laurea  e  di  specifiche
competenze   tecnico-amministrative  e  professionali  risultanti  da
dettagliato "curriculum", corredato della necessaria  documentazione.
Qualora  la  commissione consiliare permanente non esprima il proprio
parere entro il termine  indicato  dall'articolo  79,  comma  2,  del
Regolamento  consiliare  approvato  con  deliberazione  del Consiglio
regionale 16 maggio 1973, n.  198,  e  successive  modificazioni,  la
Giunta regionale prescinde dal parere.
  3.  Con  le  stesse  procedure  di cui al comma 2 viene nominato un
collegio di revisori dei conti, composto da due  membri  effettivi  e
due  supplenti  iscritti  nell'albo ufficiale dei revisori dei conti,
con  il  compito  di  esercitare  il  controllo   sulla   regolarita'
amministrativa  e  contabile  della  gestione  dell'I.R.S.P.E.L. e di
riferire in merito, con relazione semestrale, alla Giunta regionale.
  4. L'amministratore straordinario ed i revisori dei conti, nominati
ai sensi dei commi 2 e 3, devono rilasciare, entro dieci giorni dalla
notifica   del   provvedimento   di   nomina,    una    dichiarazione
sull'inesistenza    o    l'avvenuta    rimozione   delle   cause   di
incompatibilita' indicate nell'articolo  77-septies  del  Regolamento
del  Consiglio  regionale di cui alla deliberazione consiliare n. 198
del  1973,  e  successive  modificazioni,  nonche'  delle  condizioni
indicate  alle  lettere  a),  b),  c),  d), e) ed f), del primo comma
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.  55,  come  modificato
dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.