(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in conformita' con i propri obiettivi di sviluppo economico, agricolo e turistico, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale, di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico, monumentale e culturale delle tradizioni popolari, istituisce le "strade dell'olio d'oliva" nelle tradizionali aree olivicole del territorio regionale, che abbiano rilevante incidenza socio-economica.