(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione,  in conformita' con i propri obiettivi di sviluppo
economico, agricolo e turistico, al fine di  valorizzare  i  prodotti
dell'agricoltura  e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia
tipica  locale,  di  rendere  maggiormente  fruibile  il   patrimonio
artistico,   monumentale   e  culturale  delle  tradizioni  popolari,
istituisce le "strade  dell'olio  d'oliva"  nelle  tradizionali  aree
olivicole  del  territorio regionale, che abbiano rilevante incidenza
socio-economica.