(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge :
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La  Regione,  nell'ambito  della  propria  programmazione  e  in
armonia  con  i  principi di cui all'articolo 45 del proprio Statuto,
interviene sia per la valorizzazione e la fruizione pubblica di  beni
culturali  che  per  le  espressioni  del movimento delle donne hanno
costruito e consolidato, come  gli  archivi  di  "notevole  interesse
storico"  specializzati nella conservazione di documenti sulla storia
delle donne, sia per la promozione di  ricerche  storiche  e  sociali
sulla  presenza  femminile  nella  societa'  e  nella cultura in eta'
moderna e contemporanea,  con  particolare  riferimento  alla  storia
d'Italia con Roma capitale.