(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge : Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione e in armonia con i principi di cui all'articolo 45 del proprio Statuto, interviene sia per la valorizzazione e la fruizione pubblica di beni culturali che per le espressioni del movimento delle donne hanno costruito e consolidato, come gli archivi di "notevole interesse storico" specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne, sia per la promozione di ricerche storiche e sociali sulla presenza femminile nella societa' e nella cultura in eta' moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia d'Italia con Roma capitale.