(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 31 del 4 luglio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 22 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4362 di data 12 aprile 1995 recante ad oggetto "Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata approvazione modifiche"; Decreta: di emanare le modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata, nel testo allegato che forma parte mtegrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 10 maggio 1995 ANDREOTTI Il Dirigente: Volpi Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1995 Registro n. 2, foglio n. 184 - Di Domenico Modifiche al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata. Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e' inserito il seguente comma 4-bis: "4-bis. Relativamente alle opere pubbliche e private che ricadono nella disciplina provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, le definizioni di progetto esecutivo e di progetto di massima di cui ai commi 3 e 4 sono sostituite rispettivamente dalle definizioni di progetto definitivo e di progetto preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., recante "Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa".