(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige n. 31 del 4 luglio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto l'art. 22 della legge  provinciale  29  agosto  1988,  n.  28
"Disciplina  della  valutazione  dell'impatto  ambientale e ulteriori
norme di tutela dell'ambiente";
  Visto il Regolamento di esecuzione della citata  legge  provinciale
29  agosto  1988,  n. 28, approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n.
1311/Leg.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4362 di data  12
aprile  1995 recante ad oggetto "Regolamento di esecuzione della L.P.
n. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della  valutazione  dell'impatto
ambientale  e  ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con
D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite  di
cui alla tabella allegata approvazione modifiche";
 
                              Decreta:
 
di  emanare  le  modifiche  al  Regolamento di esecuzione della legge
provinciale 29 agosto  1988,  n.  28  "Disciplina  della  valutazione
dell'impatto  ambientale  e  ulteriori norme di tutela dell'ambiente"
approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989,  n.  13-11/Leg.  e  relative
soglie  limite  di  cui alla tabella allegata, nel testo allegato che
forma parte mtegrante e sostanziale del presente decreto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione   ed   entrera'   in  vigore  nel  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino  ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
   Trento, 10 maggio 1995
                              ANDREOTTI
Il Dirigente: Volpi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1995
             Registro n. 2, foglio n. 184 - Di Domenico
 
 Modifiche al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 29 agosto 1988,
n.   28  "Disciplina  della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e
ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato  con  D.P.G.P.  22
novembre  1989,  n.  13-11/Leg.  e relative soglie limite di cui alla
tabella allegata.
 
                               Art. 1.
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del D.P.G.P. 22  novembre  1989,
n. 13-11/Leg., e' inserito il seguente comma 4-bis:
  "4-bis.  Relativamente  alle opere pubbliche e private che ricadono
nella  disciplina  provinciale  in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse  provinciale,  le  definizioni  di  progetto esecutivo e di
progetto  di  massima  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono   sostituite
rispettivamente   dalle  definizioni  di  progetto  definitivo  e  di
progetto preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.G.P.  30
settembre  1994,  n.  12-10/Leg.,  recante "Regolamento di attuazione
della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26  concernente  "Norme
in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti", come modificata dalla  Legge  Provinciale
12  settembre  1994,  n.  6  recante "Disposizioni modificative della
normativa  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  di   interesse
provinciale e in materia di edilizia abitativa".