(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 33  del 18 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato;
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   In   attuazione   dell'art.   4,   comma  primo,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la  Valle
d'Aosta), in relazione all'art. 3, comma primo, lett. i), della legge
costituzionale  medesima,  dell'art.  12,  comma  7,  della  legge 24
dicembre 1993, n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)  e
dell'art.  2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta),  sono
esercitate   dalla   Regione   autonoma  Valle  d'Aosta,  di  seguito
denominata  Regione,  tutte  le  funzioni   amministrative   relative
all'erogazione   di  provvidenze  economiche  e  all'assistenza  agli
invalidi civili, ai ciechi civili e  ai  sordomuti,  ai  sensi  della
legislazione  statale  di settore, compresa la legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti  delle persone handicappate), fermo restando quanto disposto,
rispettivamente dall'art. 10 della  legge  26  maggio  1970,  n.  381
(Aumento  del  contributo  ordinario  dello  Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione  e  l'assistenza  ai  sordomuti  e  delle
misure  dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'art. 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
   2.  La  Giunta   regionale   provvede   mediante   propri   uffici
all'espletamento  dei compiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge
16 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del
D.L. 30 maggio 1988, n. 173,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
di  revisione  delle   categorie   delle   minorazioni   e   malattie
invalidanti) e all'art.  11, comma 4, della l. 537/1993.