(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 18 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 4, comma primo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'art. 3, comma primo, lett. i), della legge costituzionale medesima, dell'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), sono esercitate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione, tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche e all'assistenza agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), fermo restando quanto disposto, rispettivamente dall'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). 2. La Giunta regionale provvede mediante propri uffici all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 16 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e all'art. 11, comma 4, della l. 537/1993.