(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignita' della persona, promuove la formazione di una piu' ampia coscienza civile per la donazione degli organi, come momento di solidarieta' sociale, essenziale per l'intera comunita' regionale. 2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalita' anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalita' di cui all'articolo 7. 3. Le finalita' di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.