(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica
e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignita'
della persona, promuove la formazione di  una  piu'  ampia  coscienza
civile  per  la  donazione degli organi, come momento di solidarieta'
sociale, essenziale per l'intera comunita' regionale.
  2.  Ferma  restando  la  generale  disciplina  di  cui  alla  legge
regionale  20  febbraio  1995,  n.  12  e  stante  la rilevanza delle
finalita' anche per la riorganizzazione  del  sistema  sanitario,  la
regione  assicura  un'azione  triennale straordinaria di sostegno, da
concludere con una verifica da effettuare con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 7.
  3.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1 sono realizzate tramite le
associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale
e le strutture pubbliche autorizzate.