(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lombardia n.31 del 1 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
               Disposizioni speciali relative al parco
                      e all'autodromo di Monza
 
  1.  In attuazione della d.g.r. 6/10 del 4 luglio 1995 "Autodromo di
Monza - Programma di manutenzione e di riqualificazione generale  del
Parco  di  Monza.  Determinazioni  conseguenti  alla  conferenza  dei
servizi svoltasi in Roma, presso il ministero dei  beni  culturali  e
ambientali,  in  data 26 giugno 1995", la giunta regionale unitamente
ai comuni di Milano e Monza, al consorzio del Parco della  Valle  del
Lambro,  al  ministero  dei  beni  culturali  e ambientali, procede -
avvalendosi  della  commissione  tecnica  di  cui  al  punto  6)  del
protocollo   d'intesa   allegato  alla  citata  d.g.r.  6/10  -  alla
definizione di un programma  organico  triennale  di  manutenzione  e
riqualificazione  del  Parco  di Monza, che puo' essere articolato ed
attuato mediante progetti e stralci funzionali, da  realizzare  anche
in  deroga  delle norme di salvaguardia della proposta del P.T.C. del
Parco Naturale  della  Valle  del  Lambro  adottato,  sulla  base  di
indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995.
  2. Fatto salvo il nulla-osta ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089,   sono   autorizzate  le  opere  di  adeguamento  del  circuito
dell'Autodromo di Monza necessarie per  incrementarne  la  sicurezza,
richieste  dalla  Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.)
per la realizzazione del  Gran  Premio  d'Italia  ed  indicate  negli
elaborati  tecnici allegati alla presente legge sotto la lettera "A",
anche in deroga alle norme di salvaguardia previste dalla proposta di
piano territoriale di coordinamento del parco  naturale  della  Valle
del  Lambro  nonche'  dalle  vigenti  previsioni urbanistico-edilizie
comunali.
  3.  La  commissione  tecnica  di  cui  al  precedente  primo  comma
procedera'  all'espressione di un parere di congruita' delle opere di
cui all'Allegato A),  autorizzate  ai  sensi  della  presente  legge,
rispetto  agli  indirizzi  del  programma  organico di manutenzione e
riqualificazione del Parco di Monza,  con  la  facolta'  di  indicare
ulteriori  o  diverse  prescrizioni  finalizzate  alla  loro migliore
integrazione ambientale con il parco.
  4. L'autorizzazione di cui  al  precedente  secondo  comma  con  le
prescrizioni  e  misure  compensative indicate nell'Allegato "B" alle
quali si intende assoggettata la realizzazione delle opere, ha valore
di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 29 giugno  1939,
n.  1497  nonche'  della  legge  8  agosto 1985, n. 431 e tiene luogo
dell'autorizzazione di competenza del presidente  del  consorzio  del
parco prevista dall'art.  5 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.
  5.  Il  programma  di cui al precedente primo comma, da predisporsi
entro  il  28  febbraio  1996,  riguarda   la   rivisitazione   delle
destinazioni  d'uso,  la  manutenzione  globale  del Parco per quanto
attiene  la   consistenza   arborea,   l'arredo   e   il   patrimonio
architettonico,  le misure compensative in relazione alla presenza di
attivita' sportive aventi incidenza ambientale, i modi e i  tempi  di
attuazione,  la  partecipazione  finanziaria  dei soggetti pubblici e
privati, i soggetti  attuatori  in  relazione  alla  tipologia  degli
interventi.
  6.  Per  la  realizzazione  immediata  degli  interventi urgenti di
ripristino e manutenzione del patrimonio boschivo  e  ambientale  del
sistema  di  accessi  e  parcheggi  del Parco, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  erogare   un   finanziamento   straordinario,   sino
all'importo  di  L.   2.400.000.000, al consorzio del parco regionale
della Valle del Lambro e, sino  all'importo  di  L.  600.000.000,  al
comune  di Monza con vincolo di destinazione ai capitoli di spesa per
l'amministrazione del Parco di Monza, sulla base di appositi progetti
che  costituiscono  stralci  funzionali  del  programma  di  cui   al
precedente primo comma.