(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.31 del 1 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni speciali relative al parco e all'autodromo di Monza 1. In attuazione della d.g.r. 6/10 del 4 luglio 1995 "Autodromo di Monza - Programma di manutenzione e di riqualificazione generale del Parco di Monza. Determinazioni conseguenti alla conferenza dei servizi svoltasi in Roma, presso il ministero dei beni culturali e ambientali, in data 26 giugno 1995", la giunta regionale unitamente ai comuni di Milano e Monza, al consorzio del Parco della Valle del Lambro, al ministero dei beni culturali e ambientali, procede - avvalendosi della commissione tecnica di cui al punto 6) del protocollo d'intesa allegato alla citata d.g.r. 6/10 - alla definizione di un programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, che puo' essere articolato ed attuato mediante progetti e stralci funzionali, da realizzare anche in deroga delle norme di salvaguardia della proposta del P.T.C. del Parco Naturale della Valle del Lambro adottato, sulla base di indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995. 2. Fatto salvo il nulla-osta ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono autorizzate le opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza necessarie per incrementarne la sicurezza, richieste dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (F.I.A.) per la realizzazione del Gran Premio d'Italia ed indicate negli elaborati tecnici allegati alla presente legge sotto la lettera "A", anche in deroga alle norme di salvaguardia previste dalla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco naturale della Valle del Lambro nonche' dalle vigenti previsioni urbanistico-edilizie comunali. 3. La commissione tecnica di cui al precedente primo comma procedera' all'espressione di un parere di congruita' delle opere di cui all'Allegato A), autorizzate ai sensi della presente legge, rispetto agli indirizzi del programma organico di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, con la facolta' di indicare ulteriori o diverse prescrizioni finalizzate alla loro migliore integrazione ambientale con il parco. 4. L'autorizzazione di cui al precedente secondo comma con le prescrizioni e misure compensative indicate nell'Allegato "B" alle quali si intende assoggettata la realizzazione delle opere, ha valore di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 431 e tiene luogo dell'autorizzazione di competenza del presidente del consorzio del parco prevista dall'art. 5 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9. 5. Il programma di cui al precedente primo comma, da predisporsi entro il 28 febbraio 1996, riguarda la rivisitazione delle destinazioni d'uso, la manutenzione globale del Parco per quanto attiene la consistenza arborea, l'arredo e il patrimonio architettonico, le misure compensative in relazione alla presenza di attivita' sportive aventi incidenza ambientale, i modi e i tempi di attuazione, la partecipazione finanziaria dei soggetti pubblici e privati, i soggetti attuatori in relazione alla tipologia degli interventi. 6. Per la realizzazione immediata degli interventi urgenti di ripristino e manutenzione del patrimonio boschivo e ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco, la giunta regionale e' autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario, sino all'importo di L. 2.400.000.000, al consorzio del parco regionale della Valle del Lambro e, sino all'importo di L. 600.000.000, al comune di Monza con vincolo di destinazione ai capitoli di spesa per l'amministrazione del Parco di Monza, sulla base di appositi progetti che costituiscono stralci funzionali del programma di cui al precedente primo comma.