(Pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione Sicilia n. 41
                         del 10 agosto 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L 'Assemblea regionale ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la presente legge:
 
                               Art. 1.
                  Piano di risanamento delle acque
 
  1. Entro trecentossessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente  legge,  la  Regione  provvede  all'aggiornamento  del piano
regionale di risanamento delle acque  e  alla  successiva  emanazione
della  disciplina  degli  scarichi  delle pubbliche fognature e degli
scarichi degli insediamenti civili che non  recapitano  in  pubbliche
fognature,  cosi'  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo 14
della legge 10 maggio 1976, n.  319, come sostituito dell'articolo  1
del   decreto-legge   17   marzo   1995,   n.   79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.
  2. All'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n.  39,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "Lo  schema  di  piano  regionale  di  risanamento  delle  acque e'
predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e  l'ambiente,
sentiti  i comuni e acquisito il parere del comitato regionale per la
tutela dell'ambiente di cui all'articolo  3,  che  si  esprime  entro
novanta  giorni  dalla ricezione dello schema. Trascorso tale termine
il parere si intende reso favorevolmente. Nei casi in cui il predetto
comitato sia impossibilitato ad esprimersi nel termine, il suo parere
e' sostituito da quello del gruppo della Direzione regionale  per  il
territorio e l'ambiente competente per materia."
  3.  I  comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati
di impianti insufficienti,  nonche'  quelli  dotati  di  impianti  in
esercizio  che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della legge
regionale 15 maggio 1986, n. 27, predispongono i  progetti  esecutivi
degli  impianti,  come  previsti  dal  piano regionale di risanamento
delle  acque,  e  attivano,  ove  mancante,   almeno   la   fase   di
pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.
  4.  Le  norme  regionali in contrasto con le disposizioni di cui ai
precedenti commi del presente articolo sono abrogate.
  5. All'articolo 12, terzo comma, della legge  regionale  15  maggio
1986,  n.  27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o comunque
quando l'allacciamento sia  giustificato  da  impellenti  ragioni  di
igiene   pubblica   e  comporti  un  miglioramento  delle  condizioni
ambientali preesistenti. In  tale  ultimo  caso,  l'allacciamento  e'
disposto   con   ordinanza   del   sindaco,  sentita  la  commissione
provinciale  per  la  tutela  dell'ambiente   e   la   lotta   contro
l'inquinamento,  che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in
senso favorevole."