(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 42
                         del 12 agosto 1995)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto l'art. 12 dello statuto della Regione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione  della  Regione,  approvato  con   D.P.Reg.   28
febbraio 1979, n. 70;
  Viste  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,
n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
  Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
  Udito il parere del Consiglio di giustizia  amministrativa  n.  24,
reso nell'adunanza del 18 gennaio 1994;
  Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 31 gennaio
1995, con la quale e'  stato  approvato  il  regolamento  concernente
disposizioni  di  attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10;
  Visto il decreto n. 5434  del  28  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992;
  Ritenuto  di  dovere  adottare  in  materia apposito regolamento in
sostituzione del decreto sopraindicato;
  Su proposta  dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  ed
ambientali e per la pubblica istruzione;
 
                              E m a n a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge"
s'intende   la   legge   regionale  30  aprile  1991,  n.  10  e  per
"Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni  culturali
ed ambientali e all'educazione permanente.
  2.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi che si  concludono  con  un  provvedimento  finale  di
competenza   dell'Assessorato   regionale   dei   beni  culturali  ed
ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni  culturali
ed  ambientali  e all'educazione permanente o dei suoi organi tecnici
periferici, i cui termini non  siano  gia'  stabiliti  da  specifiche
disposizioni normative o regolamentari.
  3.  Il  regolamento si applica, altresi', tanto ai procedimenti che
conseguono obbligatoriamente ad iniziativa  di  parte  che  a  quelli
promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge.
  4.  Nelle  tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del
presente regolamento, sono elencati i procedimenti con termine finale
superiore ai trenta giorni, con l'indicazione della fonte  normativa,
del  termine  finale  entro  il  quale  il  procedimento  stesso deve
concludersi e dell'organo  o  ufficio  competente,  responsabile  del
procedimento.