(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 12 agosto 1995) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 12 dello statuto della Regione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 24, reso nell'adunanza del 18 gennaio 1994; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 31 gennaio 1995, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; Visto il decreto n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992; Ritenuto di dovere adottare in materia apposito regolamento in sostituzione del decreto sopraindicato; Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per "Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente. 2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente o dei suoi organi tecnici periferici, i cui termini non siano gia' stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari. 3. Il regolamento si applica, altresi', tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge. 4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, responsabile del procedimento.