(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana S.p.A. per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 7 agosto 1990, n. 62, all'art. 6, comma 2, della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 ed unificato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, e' posto in liquidazione dalla Fidi medesima. Le disponibilita' residue, di spettanza alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, sono attribuite direttamente al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.. 2. Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, e' abrogato.