(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53
                         del 21 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  fondo  speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana S.p.A.
per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 7  agosto
1990, n. 62, all'art. 6, comma 2, della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 ed
unificato  ai  sensi dell'art. 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, e'
posto in liquidazione dalla Fidi medesima. Le disponibilita' residue,
di spettanza alla Regione Toscana ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,
della  L.R.  26  aprile  1993, n. 27, sono attribuite direttamente al
fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R.   5
giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A..
  2.  Il  comma  2  dell'art.  8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61, e'
abrogato.