(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 1 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Contenuti e procedure di pubblicazione
 
  1.  La Regione cura la pubblicazione, la stampa, la distribuzione e
la spedizione del Bollettino ufficiale.
  2. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in cinque parti:
   a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
   b) parte seconda: atti statali e comunitari;
   c) parte terza: avvisi legali;
   d) parte quarta: concorsi ed esami;
   e) parte quinta: personale regionale e provinciale.
  All'interno  di  ciascuna  parte  potra'   venire   stabilita   con
regolamento una ulteriore divisione di tutti gli atti da pubblicare.