(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 1 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contenuti e procedure di pubblicazione 1. La Regione cura la pubblicazione, la stampa, la distribuzione e la spedizione del Bollettino ufficiale. 2. Il Bollettino ufficiale e' pubblicato in cinque parti: a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali; b) parte seconda: atti statali e comunitari; c) parte terza: avvisi legali; d) parte quarta: concorsi ed esami; e) parte quinta: personale regionale e provinciale. All'interno di ciascuna parte potra' venire stabilita con regolamento una ulteriore divisione di tutti gli atti da pubblicare.