(Pubblicato nel  suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 22 agosto 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la L.P. 21 aprile 1987, n. 7;
  Visto il D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987;
  Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5589  datata  12
maggio 1995, non soggetta a registrazione della Corte dei Conti;
 
                              Decreta:
 
  1.  Di  integrare il Regolamento di esecuzione della L.P. 21 aprile
1987, n. 7, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22  settembre
1987,  per  la  parte  riguardante  le  disposizioni  per la gestione
dell'impianto e  per  la  nomina,  le  mansioni  e  gli  obblighi,  i
requisiti   dei   tecnici   responsabili   e  del  personale  addetto
all'esercizio, secondo il testo allegato che forma  parte  integrante
del  presente decreto e che costituira' l'allegato D) del Regolamento
medesimo.
  Il presente decreto sara'  inviato  alla  Corte  di  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1995
Registro n. 2, foglio n. 33 - Visca
 
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                             ALLEGATO D
           del D.P.G.P. 22 settembre 1987 n. 11 - 51 leg.
 
Regolamento  per  l'applicazione  dell'art.  27.2 della L.P. 2 aprile
   1987, n. 7, concernente la "Disciplina delle linee  funiviarie  in
   servizio  pubblico  e  delle  piste da sci": disposizioni   per la
   gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi,  i
   requisiti   dei  tecnici  responsabili  e  del  personale  addetto
   all'esercizio.
 
                               Art. 1.
                            Denominazioni
 
  1. La legge  provinciale  21  aprile  1987  n.  7,  concernente  la
disciplina  delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste
da sci e' indicata nel presente regolamento con  la  sigla  L.P.;  il
Servizio Impianti a Fune e' indicato con la sigla S.I.F.