(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 22 agosto 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la L.P. 21 aprile 1987, n. 7; Visto il D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5589 datata 12 maggio 1995, non soggetta a registrazione della Corte dei Conti; Decreta: 1. Di integrare il Regolamento di esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987, per la parte riguardante le disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e gli obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto e che costituira' l'allegato D) del Regolamento medesimo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte di Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1995 Registro n. 2, foglio n. 33 - Visca ------ ALLEGATO D del D.P.G.P. 22 settembre 1987 n. 11 - 51 leg. Regolamento per l'applicazione dell'art. 27.2 della L.P. 2 aprile 1987, n. 7, concernente la "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci": disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio. Art. 1. Denominazioni 1. La legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7, concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci e' indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.; il Servizio Impianti a Fune e' indicato con la sigla S.I.F.