(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43
                         del 23 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
                       Registri delle squadre
 
  1.  E  istituito  presso  ciascun  ambito territoriale di caccia il
registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.
  2. L'iscrizione delle squadre  per  la  caccia  al  cinghiale  deve
essere  richiesta  entro  il  31  agosto  di ogni anno al comitato di
gestione dell'ambito territoriale  di  caccia  competente,  dal  capo
squadra  designato,  con  l'indicazione  della  denominazione assunta
dalla  squadra  stessa,  dell'indirizzo  e  del  distintivo  adottato
nonche' con l'elenco nominativo dei componenti  tra  i  quali  devono
essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta.
  3.    Le   amministrazioni   provinciali   competenti   determinano
annualmente il numero  massimo  di  squadre  ammissibili  in  ciascun
ambito  territoriale  di  caccia, d'intesa con i relativi comitati di
gestione.
  4. La iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori
non residenti in  Umbria,  e'  consentita  a  quelle  provenienti  da
regioni  e  province con le quali siano state stabilite le intese per
l'accesso sulla base di criteri di reciprocita', di cui  all'art.  11
del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19.
  5.  E'  comunque  consentita  nelle  squadre  umbre l'iscrizione di
cacciatori non residenti fino ad un massimo  del  10  per  cento  dei
componenti la squadra stessa.
  6.  La  iscrizione  al  registro dell'ambito territoriale di caccia
avviene tenendo conto dei seguenti criteri di priorita':
   a) residenza della  squadra  nei  comuni  interessati  dall'ambito
territoriale di caccia;
   b)  residenza  della  squadra in comuni umbri limitrofi all'ambito
territoriale di caccia;
   c) residenza della squadra in Umbria;
   d) residenza della squadra in comuni di  altre  regioni  limitrofe
all'ambito territoriale di caccia;
   e)  residenza della squadra in province di altre regioni limitrofe
all'ambito territoriale di caccia;
   f) residenza in regioni limitrofe;
   g) iscrizione negli anni precedenti nei registri regionali per  la
caccia  al  cinghiale  in  battuta,  con  preferenza  per  le squadre
iscritte da un maggior numero di anni.
  In ogni caso la iscrizione e' concessa in via  prioritaria  per  la
scelta  del  primo  ambito  territoriale  di  caccia.  Ai  fini delle
priorita' per la iscrizione, si assume come residenza  delle  squadre
quella  di  almeno  la  meta'  piu' o meno 1 dei loro componenti, nel
rispetto comunque del limite fissato dal comma  5  per  il  requisito
della residenza in Umbria.
  7.   Possono   esercitare   la   caccia  al  cinghiale  in  battuta
esclusivamente  le  squadre  che  hanno  ottenuto  la  iscrizione  ai
registri di cui ai commi precedenti.
  8. Ogni cacciatore puo' iscriversi ad una sola squadra.
  9. I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un
numero distintivo ed un modulario per i verbali delle battute".