(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Registri delle squadre 1. E istituito presso ciascun ambito territoriale di caccia il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale. 2. L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta entro il 31 agosto di ogni anno al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia competente, dal capo squadra designato, con l'indicazione della denominazione assunta dalla squadra stessa, dell'indirizzo e del distintivo adottato nonche' con l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. 3. Le amministrazioni provinciali competenti determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, d'intesa con i relativi comitati di gestione. 4. La iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria, e' consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali siano state stabilite le intese per l'accesso sulla base di criteri di reciprocita', di cui all'art. 11 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. 5. E' comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo del 10 per cento dei componenti la squadra stessa. 6. La iscrizione al registro dell'ambito territoriale di caccia avviene tenendo conto dei seguenti criteri di priorita': a) residenza della squadra nei comuni interessati dall'ambito territoriale di caccia; b) residenza della squadra in comuni umbri limitrofi all'ambito territoriale di caccia; c) residenza della squadra in Umbria; d) residenza della squadra in comuni di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia; e) residenza della squadra in province di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia; f) residenza in regioni limitrofe; g) iscrizione negli anni precedenti nei registri regionali per la caccia al cinghiale in battuta, con preferenza per le squadre iscritte da un maggior numero di anni. In ogni caso la iscrizione e' concessa in via prioritaria per la scelta del primo ambito territoriale di caccia. Ai fini delle priorita' per la iscrizione, si assume come residenza delle squadre quella di almeno la meta' piu' o meno 1 dei loro componenti, nel rispetto comunque del limite fissato dal comma 5 per il requisito della residenza in Umbria. 7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre che hanno ottenuto la iscrizione ai registri di cui ai commi precedenti. 8. Ogni cacciatore puo' iscriversi ad una sola squadra. 9. I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali delle battute".