(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 2 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. In riferimento agli adempimenti di competenza degli organi regionali insediati a seguito delle elezioni del 23 aprile 1995 e in via transitoria, in deroga a quanto previsto dal 20 comma dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1993 n. 27, le nomine scadute con la fine della precedente legislatura, con esclusione di quelle di cui alla legge regionale in corso di pubblicazione recante "Misure urgenti per la riforma degli ordinamenti degli enti strumentali della Regione", devono essere rinnovate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 della citata legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.