(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        41 del 2 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  In   riferimento   agli  adempimenti  di  competenza  degli  organi
regionali insediati a seguito delle elezioni del 23 aprile 1995 e  in
via transitoria, in deroga a quanto previsto dal 20 comma dell'art. 7
della  legge regionale 31 maggio 1993 n. 27, le nomine scadute con la
fine della precedente legislatura, con esclusione di  quelle  di  cui
alla  legge  regionale  in  corso  di  pubblicazione  recante "Misure
urgenti per la riforma degli ordinamenti degli enti strumentali della
Regione", devono essere rinnovate entro centoventi giorni dalla  data
di  pubblicazione  dell'elenco  di  cui all'art. 3 della citata legge
regionale 31 maggio 1993, n. 27.